OBBLIGO E CUSTODIA ARMI

Denuncia delle armi

Chiunque, per qualunque ragione detiene armi o munizioni nel territorio dello Stato italiano, soggiace per legge, a due precisi obblighi: denuncia e custodia. La denuncia di detenzione delle armi e munizioni è obbligatoria ai sensi dell'art. 38, c 1 del Tulps (Testo unico leggi pubblica sicurezza), per cui "Chiunque detiene armi, munizioni o materie esplodenti di qualsiasi genere e in qualsiasi quantità deve farne immediata denuncia all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, se questo manchi al comando dei carabinieri."

Custodia delle arm
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Ulteriore obbligo che la legge impone al detentore di un'arma è la sua custodia, che "deve essere assicurata con diligenza nell'interesse della sicurezza pubblica …" e "Chi esercita professionalmente attività in materia di armi o di esplosivi o è autorizzato alla raccolta o collezione di armi deve adottare e mantenere efficienti difese antifurto secondo le modalità prescritte dall'autorità di pubblica sicurezza" (art. 20, e 21 della Legge n.110 del 1975).
L'inosservanza di tale obbligo, ossia l'omessa custodia, è sanzionabile penalmente dall'art. 20 bis della succitata Legge, che punisce le seguenti ipotesi:
consegna di armi e munizioni a minori, persone anche parzialmente incapaci, tossicodipendenti e persone impedite al maneggio (c. 1, arresto fino a due anni) mancata adozione delle necessarie cautele atte ad impedire che le suddette persone si impossessino agevolmente di armi e munizioni (c 2, arresto fino ad un anno oppure ammenda fino a € 1032,91).
Per stabilire in che cosa consista una diligente custodia dell'arma detenuta, è indispensabile rifarsi alle varie pronunce, in materia, della Corte di Cassazione. Ad esempio, la custodia è diligente nel caso in cui l'arma sia riposta in un armadio chiuso a chiave e la chiave stessa sia nascosta in luogo noto solo al proprietario dell'arma (cfr: Cass. Pen., sez. I, n.10810/1995). Il livello di diligenza, poi, come è facilmente intuibile deve essere massimo in presenza di bambini che possano venire a contatto le armi detenute.
È stata infatti recentemente confermata la condanna per omessa custodia in un caso in cui le armi erano conservate in una parte della casa frequentata da tutti i familiari, bambini compresi, all'interno di un armadio con ante di vetro e chiave posta sullo stesso, poiché secondo i giudici per un bambino la vista di un'arma facilmente accessibile costituisce un'attrattiva irrefrenabile (cfr: Cass. Pen., n. 5435/2005).

Testo unico legge pubblica sicurezza
http://www.siulp.it/siulp/wp-content/risorse/2013/07/tulps.pdf


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Legge n.101 del 18/04/1975
http://www.fmj.it/110_75.htm